Cila – Comunicazione inizio lavori asseverata

Lo staff tecnico di  Gruppo Lomacci si occupa di tutte le pratiche comunali sia nel Comune di Milano che in provincia.

Una di queste è la Cila che viene utilizzata per opere sia interne che esterne ma senza interventi sulle strutture portanti verticali od orizzontali.

Ma che cos’è la CILA ?

La Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) è un adempimento da presentare nel Comune dove si intendono eseguire opere edilizie di Manutenzione Straordinaria.

Tali opere possono riguardare modifiche alle unità immobiliari sia all’interno che all’esterno ma in entrambi i casi non devono riguardare le parti strutturali dell’edificio o incrementare i parametri urbanistici o modificare il numero delle unità immobiliari del fabbricato.

I tecnici abilitati ad eseguire opere di edilizia ai sensi della CILA. sono: gli architetti, gli ingegneri e i geometri.

La CILA è composta dalla seguente documentazione:

  1. Un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura con firma del progettista
  2. Una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i   riferimenti normativi
  3. La certificazione con cui il progettista si assume la responsabilità che le opere siano in conformità agli strumenti urbanistici vigenti al tempo dei lavori.

La CILA è una pratica amministrativa in vigore da maggio 2010, deriva dalla legge n.47 del 1985 (art.26 “opere interne”) e va presentata allo sportello dell’edilizia da chiunque intenda compiere opere interne a fabbricati con manutenzione ordinaria e straordinaria (definiti nel DPR 380/01).

La manutenzione ordinaria non necessità di alcun titolo abilitativo nè comunicazione, alcuni comuni consigliano di inviare una lettera in carta semplice con cui si dichiara la tipologia e l’inizio dei lavori, utile anche per accedere agli incentivi per ristrutturazione edilizia

La competenza per la ricezione e trattazione delle Comunicazioni di Inizio di Attività Edilizia Libera, relative agli interventi di edilizia libera di cui al comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/2001, è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per l’Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.

Quando si usa la Cila?

  • Apertura di porte interne .
  • Spostamento di pareti interne non riguardanti le parti strutturali e/o esterne dell’edificio , non comportanti aumento del numero delle unità immobiliari ,e implicanti incremento dei parametri urbanistici).
  • Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
  • Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, contenute entro l’indice di permeabilità, stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
  • I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei “Nuclei di antica formazione”, individuati nella tav. R04 del PdR del vigente PGT.
  • Rifacimento di vespai, sostituzione di solai, costruzione di recinzioni.
  • Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
  • Demolizione e ricostruzione, spostamento o costruzione di tramezzi interni, la classica   ristrutturazione con opere interne.
  • Modifica facciate senza alterazione valori estetici per realizzare nuove aperture ai   servizi igienici.
  • Rivestimenti e tinteggiatura di prospetti esterni in presenza di Piano del Colore.
  • Opere accessorie in edifici esistenti che comunque non comportino aumenti di volume e di superfici utili.
  • Interventi su edifici esistenti inerenti a nuovi impianti, lavori, opere, installazioni   relative   alle energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell’energia.
  • Rifacimento o sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse dalle    precedenti.

La competenza per la ricezione e trattazione delle Comunicazioni di Inizio Lavori è ripartita tra Zone di Decentramento e Sportello Unico per l’Edilizia secondo le specifiche di seguito riportate.

Dove si presenta la Cila?

Le CILA di competenza delle Zone di Decentramento devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo della Zona di Decentramento di riferimento per l’intervento oggetto della Comunicazione, utilizzando un apposita modulistica. Il modulo per la presentazione delle CILA di competenza zonale precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

Per quanto riguarda le suddette CILA di competenza zonale le relative integrazioni, le varianti alle stesse che non ne mutano la qualifica e non riguardano parti esterne dell’edificio, le comunicazioni di interventi urgenti di cui all’art. 119 del Regolamento Edilizio vigente, devono essere presentate presso gli uffici protocollo delle Zone di Decentramento.

Le CILA di competenza dello Sportello Unico per l’Edilizia devono essere presentate presso gli sportelli di protocollo del Servizio Interventi Edilizi Minori, sempre utilizzando una modulistica “ ad hoc”; esse comprendono esclusivamente le tipologie di intervento di cui al punto 2. Il modulo per la presentazione delle CILA di competenza del SUE precisa puntualmente le tipologie di intervento ammesse ed escluse.

In caso di intervento in ambito vincolato è invece opportuno contattare l’Ente di tutela del vincolo, distinguendo in relazione all’Ente di tutela del vincolo ( si hanno di solito due casi tipici : vincolo ambientale paesaggistico e vincolo monumentale di tutela delle Bella Arti).

In caso di vincolo paesaggistico ambientale (ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/04 – ex L. 1497/39 e L. 431/85) non c’è alcun bisogno di rivolgersi agli uffici competenti.

In caso di vincolo monumentale (ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/04 – ex L. 1089/39) bisogna rivolgersi agli uffici della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.

Cos’è la CILA In Sanatoria o CILA Tardiva?

Qualora siano stati effettuati dei lavori di manutenzione al proprio immobile senza depositare la documentazione richiesta si diviene perseguibili a norma di legge e passibili di multa proporzionata all’abuso. In fase di vendita il venditore dovrà dichiarare che non sono stati eseguite modifiche o in caso contrario dovrà allegare idonea documentazione comunale. E’ quindi possibile sanare l’abuso per regolarizzare l’immobile con le seguenti pratiche edilizie, presentando una CILA IN SANATORIA O UNA CILA TARDIVA.

E’ dunque possibile presentare CILA relative a lavori già eseguiti, con il pagamento della sanzione di cui all’art. 6 comma 7 del DPR 380/2001, solo se le opere già eseguite – necessariamente rientranti nell’ambito dell’attività edilizia libera di cui al predetto articolo – sono conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (cfr art. 6 commi 1 e 4 del DPR 380/2001). Nel caso in cui si preveda di avviare ulteriori opere a completamento, è possibile comunicarlo contestualmente, evidenziandolo esplicitamente nel progetto; in questo caso sia le opere già eseguite sia e opere da realizzare (di demolizione e/o costruzione), e quindi complessivamente gli interventi oggetto della CILA, dovranno essere conformi alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, oltre alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Nel caso in cui l’intervento edilizio realizzato senza preventiva comunicazione non sia conforme alla normativa urbanistica edilizia vigente, agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti l’interessato dovrà provvedere alla demolizione (che dovrà evidenziare nella relazione), con la possibilità di presentare, anche in corso d’opera, CILA che rappresenti lo stato legittimato e lo stato finale di progetto, che dovrà ovviamente essere conforme a norme e regolamenti, allegando attestazione di pagamento della sanzione amministrativa.

Quanto costa la presentazione di una pratica Cila?

Il costo della sola presentazione della pratica CILA ha un valore di 800 euro oltre iva a seconda della dimensione e della complessità del progetto. In caso di CILA con asseverazione delle opere, direzione dei lavori, presentazione dell’aggiornamento catastale etc il costo può variare

Vi invitiamo a contattare i nostri tecnici per ottenere il vostro preventivo personalizzato per la presentazione della vostra pratica.

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