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Cia – comunicazione inizio attività

 

CIA – COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA

Gruppo Lomacci  fornisce alla sua clientela assistenza completa anche dal punto di vista della consulenza e dell’informativa sulle pratiche normative da presentare al momento di intraprendere un importante opera di intervento su manufatti edilizi.

Non è semplice infatti per chi è profano rispetto al settore orientarsi ed essere informato sulla documentazione obbligatoria e necessaria da presentare al momento di avvio di un progetto .

Uno dei documenti più diffusi e utilizzati è la COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA, più conosciuta con la sigla CIA

Cia – La Normativa di Riferimento

Sono soggette alla presentazione della CIA le attività edilizie elencate dalla normativa: tale norma di riferimento è costituita dall’articolo 6 comma 2( lettere b, c, d, e) del DPR 380/01 così come modificato della Legge 22 maggio 2010, n. 73 (Legge di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40) .

A maggiore titolo esplicativo esponiamo qui di seguito la legge di riferimento relativa ai punti sopra-elencati riferiti alla necessità di presentazione di una CIA .

L’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, in materia di attività edilizia libera, è stato riformulato dal Decreto Legge 25 maggio 2010 n. 40, convertito con modifiche dalla Legge n. 73/2010.

Art. 6 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico per l’Edilizia)

COMMA 1: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

A- gli interventi di Manutenzione Ordinaria

B- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

C- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

D- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

E le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

(ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall’articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)

COMMA 2: Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

A- gli interventi di Manutenzione Straordinaria di cui all’articolo 3, comma1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

B- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita’ e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

C- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità’, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

D- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

E- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

In particolare sono state semplificate le procedure per una serie di interventi ritenuti di impatto edilizio nullo o basso.

Il comma 2 di tale articolo dunque riconduce una serie di interventi prima soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività ad una comunicazione semplificata (CIA. – comunicazione di inizio attività), presentabile al Comune anche per via telematica.

Una volta compilata e completa di tutta la documentazione richiesta, la CIA va consegnata allo Sportello unico per l’edilizia (SUE); a seguito della presentazione è possibile dare avvio immediatamente all’intervento, senza la necessità di rispettare il termine dei 30 giorni previsto dalla disciplina relativa alla D.I.A.

CIA  -La documentazione necessaria

Qui di seguito per una maggiore comprensione Gruppo Lomacci  espone l’elenco di tutta la documentazione necessaria per la composizione di una Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia alias CIA.

  1. Una copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale dell’intestatario e di tutti i soggetti che appongono la propria firma sulla CIA e sulle schede allegate.
  2. Un estratto della mappa catastale con perimetrazione del lotto e/o dell’unità immobiliare.
  3. Un rilievo fotografico a colori (dimensioni minime foto: 10 x 15 cm) .
  4. Attestazione versamento sanzione pecuniaria (se dovuta, ovvero in caso di inoltro CIA a lavori già ultimati ) .
  5. Una relazione tecnica dettagliata asseverante la conformità delle opere.
  6. Una copia del titolo di proprietà, con l’evidenziazione degli estremi catastali.
  7. Elaborati grafici in copia cartacea e in copia digitale su CD contenenti piante, prospetti, sezioni, debitamente quotati, in scala adeguata dello stato di fatto e di progetto, con tavola comparativa (gialli/rossi).
  8. Documentazione in materia di barriere architettoniche (relazione e elaborati grafici).
  9. Documentazione in materia di impianti tecnologici.
  10. Documentazione in materia di contenimento energetico (relazione in formato cartaceo e digitale e nomina soggetto certificatore).
  11. Documentazione in materia di prevenzione incendi.
  12. Dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133/2008, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al predetto comma. (Solo nel caso di interventi interni di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, oppure in caso di modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa) .

 

CIA – Casi Particolari

Inoltre sono necessarie in alcuni casi autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore ( Tutela del Paesaggio, Tutela dei Beni Architettonici di valore storico e culturale).

  1. Autorizzazione Paesaggistica ex art. 159 D.Lgs. 42/04.
  2. Autorizzazione Soprintendenza ex artt. 10 – 11 D.Lgs. 42/04 .
  3. C.P.I. in quanto attività soggetta al parere VV.F. / denuncia inizio attività.

 

 

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