Dia (Denuncia di Inizio Attività Edilizia)

Dia – Pdc

Servizio Dia- A chi è rivolto

Il Guppo Lomacci & Partners si rivolge in primo luogo a privati, che sono in fase di Ristrutturazione del proprio immobile oppure di vendita e necessitano della regolarizzazione del titolo edilizio, ma anche alle agenzie e gli studi immobiliari che possono offrire un servizio completo ai propri Clienti. Ovviamente, la collaborazione saltuaria e/o costante con gli studi immobiliari consente la stipula di una convenzione agevolata con gli stessi.

Dia – In che cosa consiste

I servizi di pratiche edilizie (CILA, S.C.I.A, DIA ecc.) riescono a coprire qualunque richiesta del cliente in maniera altamente professionale e con l’impegno della maggiore velocità possibile.

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) è una pratica amministrativa che, nel mondo dell’edilizia, rappresenta oggi uno degli strumenti urbanistici più rilevanti.

La Dia (Denuncia di inizio attività), oggi sostituita dalla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è ancora richiesta in molti Comuni.

Oggi la DIA. è uno strumento estremamente potente, che serve alla Pubblica Amministrazione (in larga parte, gli uffici Tecnici dei Comuni) per compiere il ruolo di Vigilanza sull’attività edilizia che si svolge sul proprio territorio. Con una DIA. oggi si può, addirittura, costruire nuovi edifici, qualora sia presente un Piano Particolareggiato.

Dia: Normativa di Riferimento

La DIA. è regolamentata, oggi, nel Testo Unico dell’Edilizia, racchiuso nel D.P.R. 380/2001 che, all’art. 22 e 23 ne descrive il potere e i limiti.

La denuncia di inizio attività in edilizia è un atto amministrativo, la cui disciplina è contenuta nel Testo unico dell’edilizia della Repubblica italiana (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) che ne descrive il potere e i limiti agli art. 22 e 23; è molto utilizzata per numerosi interventi edilizi, tra cui la ristrutturazione di appartamenti con modifica della distribuzione interna (rientrante nella manutenzione straordinaria).

Le origini della DIA risalgono al 1985 con la legge 47, famosa perchè introduceva il primo condono edilizio. La legge, all’articolo 26, individuava uno strumento normativo utile a coloro che avessero voluto realizzare opere interne grazie alla presentazione al comune di una relazione asseverata da un tecnico abilitato.

La DIA (Denuncia di Inizio Attività Edilizia) una volta inoltrata al’autorità comunale abilita l’esecuzione di un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica e alla normativa edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La DIA è inoltrata al’autorità comunale almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori corredata da un progetto – redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione – che descriva compiutamente e dettagliatamente le opere che si intende eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici igienico-sanitari e di sicurezza (ad esempio antisismici, acustici, di isolamento termico, eccetera), corredata dal nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori. Qualora l’intervento interessi beni soggetti a particolari tutele (ambientali, architettoniche, artistiche, eccetera) il rilascio del permesso di costruire è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ente preposto.

La DIA deve essere inoltrata dai soggetti legittimati (proprietario, locatario, avente titolo) all’Autorità comunale completa dell’attestazione del titolo di legittimazione e degli elaborati progettuali redatti da un professionista abilitato all’esercizio della professione (ad esemio geometri, ingegneri, architetti) completi di relazione asseverata.

 

Dia- Quando è necessaria

La DIA ha anche il potere di sostituire il Permesso di Costruire se l’intervento è inserito in un piano particolareggiato. Questo accade se il comune ha provveduto ad approvare un progetto attuativo che individua con una sufficiente definizione le caratteristiche volumetriche e dimensionali dell’edificio da costruire.

La DIA deve essere prodotta quando si intendono eseguire interventi di Manutenzione Straordinaria, restauro e risanamento conservativo del proprio immobile o fabbricato, quali, per esempio:

– demolizione e/o ricostruzione tramezzi interni;

– eliminazione, costituzione e/o variazione vani porta interni;

– Ristrutturazione e/o realizzazione servizi igienico sanitari;

– Ristrutturazione solai.

Rientrano tra i lavori di manutenzione ordinaria, e quindi non soggetti a Denuncia di Inizio Attivita’, rifacimento pavimento, tinteggiatura, rifacimento impianto elettrico, sostituzione infissi.

La legge (art.22 D.P.R. 380/2001) specifica che con la DIA. si possono fare le opere non riconducibili ad attività edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), o al Permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).

È pertanto richiesta la DIA per opere di, restauro conservativo, Ristrutturazione edilizia (così come definiti dall’art.3 del D.P.R. 380/2001).

Nessuna autorizzazione è prevista per gli interventi di Manutenzione Ordinaria, per i quali è prevista una semplice comunicazione da parte del proprietario dell’unità abitativa al Comune.

Alternative alla Dia

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece soggetti a C.I.L. (Comunicazione Inizio Attività).

Un’altra pratica edilizia presentabile in alcuni casi in alternativa alla DIA è la Segnalazione certificata di inizio delle attività alias S.C.I.A

La “Denuncia di inizio lavori” e la “Segnalazione certificata di inizio delle attività” sono accomunate dal fatto che devono essere presentate entrambe presso l’Ufficio Tecnico comunale.

La più evidente delle differenze tra DIA e SCIA sta nel fatto che la prima ha bisogno di 30 giorni per essere accettata, durante i quali i tecnici esaminatori possono chiedere altri documenti o fermare sul nascere il progetto; con il secondo caso invece le operazioni possono essere avviate da subito, tenendo però presente che il Comune avrà 60 giorni di tempo per pretendere la modifica o la cessazione dell’operato.

Le differenze tra DIA e S.C.I.A non si limitano alle tempistiche.

La DIA è indispensabile quando l’opera è soggetta a vincoli dovuti a motivi paesaggistici e culturali, oppure si ha un cambiamento della volumetria o della sagoma della struttura.

Si può invece ricorrere alla S.C.I.A in alternativa alla DIA in presenza di lavori di restauro, messa in sicurezza dell’edificio e recupero della capacità strutturale, di lavori che prevedano l’accorpamento o la divisione di unità abitative, di lavori per la costruzione di parcheggi o per l’inserimento di nuove finestre.

Bisogna tenere presente che, nei casi sopra citati, si dovrà ricorrere comunque alla DIA nel caso in cui l’opera causi un cambiamento sostanziale della struttura dell’immobile.

 

Dia – Il servizio del Gruppo Lomacci 

Detto dunque in che cosa consiste una Denuncia di Inizio attività descriviamo ora il servizio di redazione della DIA

Il Gruppo Lomacci  dispone del necessario staff tecnico abilitato per la redazione di tutta la documentazione che compone una DIA e assiste il cliente in tutte le fasi del processo di redazione stesso.

I tecnici del Gruppo Lomacci  predisporrano gli elaborati grafici di progetto e una relazione tecnica, che asseveri la conformità delle opere che si vanno a realizzare alla strumentazione urbanistica locale, il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Il servizio è strutturato nelle seguenti fasi “ante “ e “post” operam.

– Sopralluogo per il rilievo delle informazioni fondamentali per la definizione degli interventi e la realizzazione delle planimetrie ( fase “ante)

– Redazione della documentazione da allegare alla DIA costituita da elaborati grafici come planimetrie ante, inter e post-operam), relazione tecnica asseverata, prospetto vincoli, documentazione catastale, estratti di mappa, stralcio di P.R.G.

– Presentazione della documentazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune o Municipio di competenza.

Successivamente alla fine dei lavori Gruppo Lomacci  assiste il proprio cliente nella presentazione della fine lavori presso l’Ufficio Tecnico del Comune o Municipio di competenza e nella redazione della DOCFA per l’allineamento della planimetria catastale allo stato di fatto ( il termine DOCFA sta per procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello di “Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana”. )

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